DIRITTI E GARANZIE

Responsabilità professionale dell’Avvocato

DIRITTI

Diritti

L’Avvocato che accetta un incarico professionale ha l’obbligo di svolgerlo con la massima diligenza e competenza (obbligazione di mezzi), ma non di garantire il buon esito dello stesso o che sarà in ogni caso raggiunto lo scopo che il Cliente si prefigge di ottenere (obbligazione di risultato).


L’Avvocato ha il dovere di informare il Cliente sui possibili rischi che l’espletamento dell’incarico può comportare, eventualmente sconsigliando il Cliente dall’intraprendere o proseguire l’iniziativa, fermo restando che il parere dell’Avvocato dipende dalla natura, qualità e quantità delle informazioni che il Cliente gli mette a disposizione e che in ogni caso si tratta di una previsione di massima che non può avere carattere di esattezza, poiché sussistono pur sempre circostanze (per esempio, ma non soltanto: comportamento della controparte, del Giudice, di eventuali testimoni etc.) sulle quali né il Cliente né l’Avvocato hanno o possono avere il controllo.


L’Avvocato ha il diritto di essere retribuito dal Cliente per l’attività prestata, indipendentemente dal concreto risultato ottenuto, e può richiedere acconti, fondi spese e pagamenti anche prima che l’incarico nel suo complesso sia definito.

Ai sensi del vigente art. 9 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, la misura del compenso dell’Avvocato viene preventivamente determinata al momento del conferimento dell’incarico professionale, che deve avere forma scritta.

Il Cliente può richiedere un preventivo dei costi che l’incarico comporterà, anche per iscritto.


Tuttavia, è opportuno precisare che il preventivo potrebbe essere solo meramente indicativo e non quindi da ritenersi vincolante, poiché l’attività che in concreto l’Avvocato svolgerà in favore del Cliente dipenderà in gran parte anche dall’attività difensiva della controparte, che non può essere preveduta con esattezza.


Il Cliente è l’Avvocato potranno anche pattuire l’adozione di una tabella dei compensi alla quale far riferimento per la determinazione in concreto dei compensi, se parametrati all’attività in concreto svolta e/o da svolgersi.


Nel caso che allo svolgimento dell’incarico professionale consegua il risultato desiderato dal Cliente, potrà essere preveduto un compenso aggiuntivo per l’Avvocato, senza che ciò determini la trasformazione dell’obbligazione di mezzi dell’Avvocato in obbligazione di risultato.


Il rapporto professionale fra Cliente e Avvocato si fonda sulla reciproca fiducia; pertanto, il Cliente ha il diritto di revocare l’incarico in qualunque momento e senza necessità di addurre giustificazioni, fermo restando il suo obbligo di retribuire l’Avvocato per l’attività prestata sino a quel momento.


Parimenti, l’Avvocato ha facoltà non accettare ovvero di rinunziare all’incarico qualora ritenga venuto meno il rapporto fiduciario o il Cliente non lo metta nelle condizioni di svolgere al meglio l’incarico affidatogli, salvo sempre il diritto alla retribuzione per quanto fatto sino a quel momento; nel rinunziare all’incarico, l’Avvocato deve dare congruo preavviso al Cliente, nonché informarlo di quanto sia necessario fare per non pregiudicare la difesa. Qualora il Cliente non provveda in tempi ragionevoli a incaricare un nuovo difensore, l’Avvocato non è tenuto a prestare ulteriore assistenza, né è responsabile per la mancata successiva assistenza.


In via generale, e per quanto non espressamente esposto supra, l’Avvocato è tenuto al rispetto delle prescrizioni del Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997, e successivamente modificato e integrato) nonché del Codice Civile (Libro V, Titolo III, Capi I e II, artt. 2222 – 2238).

GARANZIE

Garanzie

La responsabilità civile del professionista, prevista per legge per eventuali danni derivanti da negligenza o imperizia nell’attività di consulenza e assistenza legale, è garantita dalla polizza AIG Europe Limited / AON S.p.A. n. ICNF000001.056716, con massimale di € 1.000.000,00.

COMPENSI

Compensi

«Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» (Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 36, comma primo).


L’avvocato è un lavoratore autonomo, esercente una libera professione intellettuale.


Non sussistono dubbi che il diritto costituzionale alla retribuzione includa anche i lavoratori autonomi, i quali tuttavia (a differenza dei la

voratori subordinati) debbono provvedere anche a sostenere i costi necessari a svolgere il proprio lavoro.


Non è questa la sede per affrontare il complesso, controverso e dibattuto tema della natura del libero professionista intellettuale, se cioè lo stesso debba considerarsi o meno un imprenditore commerciale (l’ordinamento italiano lo esclude, laddove in sede europea si preme perché anche il professionista sia considerato imprenditore): va tuttavia rammentato espressamente che il costo della prestazione professionale che il cliente è chiamato a corrispondere al professionista include anche la copertura dei costi che l’avvocato deve sostenere per poter offrire un servizio professionale adeguato e di qualità.


I costi necessari al mantenimento di uno studio legale non sono pochi, né di modesta portata: per un avvocato che voglia rendere un servizio che risponda al meglio alle esigenze del cliente, è necessario dotarsi di personale collaboratore (impiegati di segreteria), di strutture ricettive e operative (i locali dello studio), di infrastrutture tecnologiche (linee di telecomunicazione, strumenti informatici, materiali di consumo e di cancelleria), di supporti formativi (banche dati di legislazione e giurisprudenza, biblioteca giuridica, attività di aggiornamento professionale) e altro ancora (assicurazioni per la responsabilità civile professionale).


Ne consegue che un servizio professionale di qualità assai difficilmente potrà essere “a buon mercato” o “low cost”: non diversamente da altri campi dell’economia e del commercio.


È altresì fuorviante il discorso che spesso si sente ripetere, cioè che “il mercato fa la selezione”: questo può essere vero in quei settori imprenditoriali in cui si debbono coniugare la qualità del prodotto con alti numeri di produzione (in tal caso, viene premiata la capacità organizzativa dell’imprenditore, in grado di proporre prodotti di qualità a costi inferiori rispetti ai concorrenti del medesimo livello); ma non è possibile applicare criteri di “produzione seriale” a una professione intellettuale, e particolarmente a quella dell’avvocato, poiché ciascun incarico professionale ricevuto presenta caratteristiche e peculiarità che lo rendono unico e quindi necessitante di un approccio esclusivo e individuale.


Per fare un paragone, si pensi al lavoro del sarto: il compenso di questo artigiano dipenderà da molte variabili, quali il modello di abito da realizzare, le caratteristiche e le esigenze specifiche del cliente, il pregio e la quantità dei tessuti adoperati, il tempo necessario a confezionare l’abito in modo che ricada perfettamente sulla figura del cliente e così via.


Quanto più bravo il sarto, tanto più bello e duraturo sarà l’abito realizzato. Altrimenti, ci si può rivolgere agli abiti confezionati in serie, ma non tutti saranno tanto fortunati da trovare ciò che soddisfa perfettamente ogni loro esigenza.


Allo stesso modo, il cliente che guardasse esclusivamente al costo dell’incarico professionale potrebbe trovare chi glielo svolga per poco: ma non è detto che sia tanto fortunato da ottenere quanto si prefigge, o che il risultato resista nel tempo (e nei gradi di giudizio, magari).


Sotto il profilo della retribuzione, il rapporto fra avvocato e cliente è lasciato alla libertà negoziale delle parti, cioè la misura dei compensi dell’avvocato è liberamente determinata fra cliente e professionista.


Sino a non molto tempo fa vigeva inoltre la Tariffa professionale, che fungeva da punto di riferimento, per quanto non strettamente vincolante, per l’equa determinazione dei compensi dell’avvocato.


Le recenti riforme intervenute in materia di giustizia hanno, fra l’altro, abrogato la Tariffa e vietato ai professionisti di continuare a riferirvisi; sono stati introdotti i cosiddetti “parametri ministeriali”, la cui portata ed efficacia è peraltro profondamente diversa dall’abrogata Tariffa.

Non è, pertanto, cosa semplice determinare in anticipo quanto costerà una determinata prestazione professionale che il cliente richieda all’avvocato, poiché vi sono da considerare plurime variabili (valore dell’incarico, natura, qualità e quantità delle prestazioni necessarie a espletarlo, etc.), molte delle quali non dipendono né dal cliente né dall’avvocato, ma da altri soggetti (le eventuali controparti e il giudice, principalmente).


Cosicché, se il cliente ben può richiedere all’avvocato un preventivo - anche per iscritto - prima di affidargli l’incarico, lo stesso cliente deve pure essere consapevole che qualunque preventivo non potrà che - necessariamente - essere solo indicativo.


Al fine di ancorare la prestazione professionale a criteri quanto più possibile chiari e obiettivi, lo Studio ha deciso di fare riferimento, in via ordinaria, ai Parametri ministeriali di cui al D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55 (e successive modificazioni e integrazioni), il cui testo è liberamente scaricabile dalla pagina “Materiali”, cosicché ciascun interessato possa avere quantomeno un’idea affidabile dei probabili costi di un’iniziativa legale.


Share by: